leasing traslativo  - risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore


 

Cass. 24.06.2002, n. 9161 

 

Nel leasing traslativo, al quale si applica la disciplina della vendita con riserva di proprietà, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, quest'ultimo, restituita la cosa, ha diritto alla restituzione delle rate riscosse, fatto salvo il diritto del concedente di trattenere un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno.

 

Mentre l'equo compenso comprende la remunerazione del godimento del bene ed il deprezzamento conseguente alla sua non commerciabilità come nuovo ed al logoramento per l'uso, ma non il mancato guadagno da parte del concedente, il risarcimento del danno può derivare da un deterioramento anormale della cosa dovuto all'utilizzatore

 

(Nel caso non si è considerata meritevole di censura la decisione di appello che, facendo applicazione dell'art. 1526, u.c., c.c., ha ritenuto eccessivo che il concedente trattenesse l'intero monte dei canoni versati, determinando l'equo compenso in misura corrispondente al valore delle utilità ricavate dall'utilizzatore secondo le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio).